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Art. 1: Costituzione
Art. 2: Sede
Art. 3: Oggetto sociale
Art. 4: Durata
Art. 5: Capitale Sociale
Art. 6: Variazioni del Capitale Sociale
Art. 7: Obbligazioni
Art. 8: Azioni
Art. 9: Trasferimento
Art. 10: Organi della Società
Art. 11: Assemblea dei Soci
Art. 12: Convocazione delle assemblee
Art. 13: Funzionamento dell’Assemblea
Art. 14: Assemblea ordinaria
Art. 15: Assemblea straordinaria
Art. 16: Consiglio di Amministrazione
Art. 17: Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Art. 18: Poteri del Consiglio di Amministrazione
Art. 19: Presidente del Consiglio di Amministrazione
Art. 20: Amministratore Delegato e Comitato Esecutivo
Art. 21: Direttore Generale
Art. 22: Procuratori
Art. 23: Collegio Sindacale
Art. 24: Revisione contabile
Art. 25: Bilancio
Art. 26: Ripartizione degli utili
Art. 27: Scioglimento
Art. 28: Disposizioni generali
Art. 1: Costituzione
E’ costituita una società per azioni con la denominazione “A.G.A.M.
Ambiente Gas Acqua Monza S.p.A.”
Art. 2:
Sede
La Società ha sede in Monza, in via Canova n. 3. L’Assemblea dei
soci potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, sia in Italia sia
all’estero. L’organo amministrativo potrà istituire o sopprimere
rappresentanze, agenzie e dipendenze, che non costituiscano sedi
secondarie sia in Italia sia all’estero. Il domicilio dei soci per quel
che concerne i loro rapporti con la società è a tutti gli effetti di legge
quello risultante dal libro dei soci.
Art. 3:
Oggetto sociale
La società ha per oggetto: - la ricerca, la captazione, il
sollevamento, l’acquisto, il trasporto, il trattamento, la
potabilizzazione e la distribuzione dell’acqua per qualsiasi uso,
l’esercizio delle fognature; - depurazione delle acque reflue e delle
reti di acque di superficie ed il trattamento dei reflui industriali; -
l'approvvigionamento, il trasporto, la manipolazione e la distribuzione
del gas; - la produzione, il recupero, il trasporto, la fornitura e la
gestione di calore anche a mezzo di reti; la gestione, la manutenzione ed
il controllo di caldaie per riscaldamento; - la produzione anche
combinata di energia elettrica e termica, il trasporto, la distribuzione e
lo scambio di energia elettrica; - i servizi di illuminazione pubblica
e gli impianti semaforici; - l’illuminazione votiva dei cimiteri; -
la raccolta e lo smaltimento, in tutte le diverse fasi, dei rifiuti solidi
di qualsiasi tipo e natura ed ogni altra attività relativa al settore
ambientale; - la fornitura di servizi a rete di telecomunicazioni; -
ogni attività affine o complementare a quelle a quelle sopra indicate, che
vengono affidate alla Società da enti pubblici o privati; - la
partecipazione ed il contributo ad iniziative finalizzate alla formazione
del personale alla formazione del personale specializzato nello studio e
nella gestione di problematiche ambientali. Essa potrà inoltre
svolgere, nell’ambito del proprio oggetto sociale, tutte le attività ad
esso riconducibili di gestione, realizzazione di impiantistica, ricerca,
programmazione e promozione. Essa potrà altresì compiere, quale attività
non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie,
immobiliari e mobiliari ritenute dall’organo amministrativo necessarie,
utili o opportune per il conseguimento dell’oggetto sociale; potra’
anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e
partecipazioni in altre società, imprese o consorzi aventi oggetto
analogo, affine o connesso al proprio, anche al di fuori del territorio
comunale. Essa potrà infine, purchè ciò risulti strumentale al
conseguimento dell'oggetto sociale, prestare avalli, fideiussioni ed ogni
altra garanzia anche reale. Tutte le attività finanziarie, qualificate
tali dalla legge, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico.
Sono escluse dall’oggetto sociale le attività oggetto di riserva di legge
ai sensi del D. Lgs. 385/93 e del D. Lgs. 58/98.
Art. 4:
Durata
La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione
sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge.
Art. 5:
Capitale sociale
Il capitale sociale è di euro 46.482.000,00 suddiviso in 46.482.000
azioni del valore nominale di euro 1 cadauna ai sensi di legge.
Art. 6:
Variazioni del capitale
sociale
Il capitale sociale può essere aumentato o
diminuito con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, alle condizioni
e nei termini da questa stabiliti, secondo le disposizioni di legge
e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili. In caso di aumento del capitale
sociale, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli
azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute.
Art. 7:
Obbligazioni
La società può emettere, a norma di legge, obbligazioni
nominative e al portatore, nonché convertibili in azioni e/o con warrant,
demandando all’Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di
estinzione e di conversione.
Art. 8:
Azioni
La quota di partecipazione azionaria del Comune di Monza non può essere
inferiore al 50% del capitale più una azione. In caso di pegno o di
usufrutto sulle azioni, il diritto di voto deve comunque permanere in capo
al socio. Gli azionisti potranno finanziare la società a titolo oneroso
e/o gratuito. Tali finanziamenti potranno essere effettuati dai soci
nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti
secondo le disposizioni ed i criteri stabiliti dal CICR, Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.
Art. 9:
Trasferimento
Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o mortis
causa.
Art. 10: Organi della Società
Sono organi della Società: - l’Assemblea dei Soci - il Consiglio di Amministrazione - Il
Presidente del Consiglio di Amministrazione - Il Collegio Sindacale.
Art. 11:
Assemblea dei soci
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta
l’universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla
legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o
dissenzienti. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea gli azionisti
che abbiano depositato i loro titoli azionari, ovvero le certificazioni
previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo
vigenti e applicabili, almeno 5 giorni prima di quello fissato per
l’adunanza la sede sociale o negli altri luoghi indicati nell’avviso di
convocazione. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in Assemblea
può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di legge e/o
regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.
Art. 12:
Convocazione delle
assemblee
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi della legge.
L’Assemblea è convocata presso la sede sociale, o in altri luoghi indicati
nell’avviso di convocazione, purchè in Italia, osservate le disposizioni
di legge ad istanza, nei termini e con le modalità stabiliti dalle
disposizioni di legge ad istanza, nei termini e con le modalità stabiliti
dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e
applicabili. Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno,
diverso dal primo, per l’eventuale seconda convocazione. L’Assemblea
straordinaria può essere convocata per una terza adunanza, secondo la
procedura prevista dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo
in tempo vigenti e applicabili. L’assemblea ordinaria per
l’approvazione del bilancio viene convocata una volta all’anno entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro sei mesi
dalla chiusura dello stesso qualora particolari esigenze lo
richiedano.
Art. 13:
Funzionamento
dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, o in mancanza, da altra persona designata dall’Assemblea
stessa. Il Presidente dell’Assemblea, salvo che il verbale debba essere
redatto da Notaio, è assistito da un Segretario, anche non socio nominato
dall’Assemblea. E’ compito del Presidente constatare la validità
dell’Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti
di partecipare all’Assemblea e di regolarne l’andamento dei lavori e delle
votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale
unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull’apposito libro
dei verbali delle assemblee. Le votazioni dell’Assemblea, sia ordinaria
sia straordinaria, si svolgeranno con le modalità indicate dal Presidente
dell’Assemblea.
Art. 14:
Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria oltre alle attribuzioni spettanti in base
all’art. 2364 del Codice Civile, approva gli indirizzi generali per le
tariffe di fruizione dei beni e dei servizi. L’Assemblea ordinaria si
costituisce e delibera con i quorum rispettivamente previsti dalle
disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e
applicabili.
Art. 15:
Assemblea straordinaria
L’Assemblea è convocata in via straordinaria per:
deliberare le modifiche dell’atto costitutivo e dello
statuto; deliberare l’emissione di obbligazioni; deliberare lo
scioglimento della società; deliberare la nomina ed i poteri dei
liquidatori; deliberare sulle altre materie di sua competenza in
base alla legge. Le
deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono
valide se adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano
almeno il 76% (Settantasei) del capitale sociale sia in prima sia in seconda
convocazione.
Art. 16:
Consiglio di
Amministrazione
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto
da sette o nove membri, ivi compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea
che, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori saranno nominati come
segue: a) il Comune di Monza avrò il potere di nomina diretta, ex art.
2458 c.c., di n. 4 amministratori, nel caso in cui il Consiglio di
Amministrazione sia composto da 7 membri, e di n. 5 amministratori, nel
caso in cui il Consiglio sia composto da 9 membri; b) i restanti
amministratori saranno nominati dall’assemblea, nella quale, solo per
detto fine, il Comune di Monza non avrà diritto di voto, sulla base di
liste presentate dai soci diversi del Comune di Monza, nelle quali i
candidati dovranno essere indicati con un numero progressivo pari ai posti
da ricoprire. Le liste potranno essere presentate da soci che
rappresentino da soli od insieme ad altri azionisti – almeno l’1% delle
azioni aventi diritto di voto nell’Assemblea ordinaria e dovranno essere
depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno un quotidiano a
diffusione nazionale rispettivamente almeno venti o dieci giorni prima
dell’adunanza. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni
necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno
presentare e/o recapitare presso la sede sociale con almeno 5 giorni di
anticipo rispetto a quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione,
copia dei documenti che consentono l’ammissione all’Assemblea stessa. Ogni
azionista potrà presentare o concorrere a presentare e votare una sola
lista. I soci aderenti a uno stesso patto di sindacato possono presentare
e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di
tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste
dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le
accettazioni irrevocabili dell’incarico da parte dei candidati
(condizionate alle loro nomine) e un’attestazione del possesso dei
previsti requisiti di professionalità e competenza e dell’insussistenza di
cause di ineleggibilità e/o di decadenza, nonché un esauriente curriculum
dei candidati. Nessuno può essere candidato in più di una lista.
L’accettazione della candidatura in più di una lista. L’accettazione della
candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità. All’elezione
dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: -
dalla lista che otterrà il maggior numero di voti saranno tratti,
nell’ordine complessivo secondo il quale sono elencati nella lista stessa,
n. 2 amministratori nel caso in cui il Consiglio sia composto da 7
componenti, e n. 3 amministratori nel caso in cui il Consiglio sia
composto da 9 componenti; - dalla lista seconda classificata sarà
tratto un consigliere di amministrazione. In caso di parità si
ricorrerà al ballottaggio. Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di
uno o più amministratori non possa essere effettuata secondo quanto
previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge
in materia. In caso di cessazione dalla canca per qualunque causa di
uno o più consiglieri nominati dal comune ai sensi dell’art. 2458 c.c.,
alla loro sostituzione provvederà direttamente lo stesso comune; in caso
di cessazione dalla carica per qualunque causa, di uno o più consiglieri
nominati in base alle liste, quelli rimasti in carica provvederanno alla
loro sostituzione mediante cooptazione dei primi candidati appartenenti
alle liste che avevano espresso i consiglieri cessati. Se vengono a
cessare tutti gli amministratori, il Collegio Sindacale deve d’urgenza
convocare l’assemblea per la sostituzione degli stessi secondo le
procedure previste dal presente articolo, provvedendo al contempo per gli
atti di ordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione dura
in carica per un periodo non superiore a tre esercizi ed è
rieleggibile. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il
Presidente, salvo che non vi provveda direttamente l’Assemblea.
Art. 17:
Funzionamento del Consiglio di
Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la
presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il
voto del Presidente. Dovranno essere tuttavia assunte con il voto
favorevole di 6 consiglieri, nel caso in cui il numero degli
amministratori sia fissato in 7, e di 7 consiglieri, nel caso in cui il
numero dei consiglieri sia fissato in 9, le deliberazioni riguardanti i
seguenti oggetti:
- l’approvazione di ciascun piano imprenditoriale (business plan),
preventivo di spesa (budget) e programma operativo; - le proposte di
distribuzione di dividendi, nonché di acquisto o riscatto di azioni
proprie; - la nomina di amministratori delegati e di comitati esecutivi e
la definizione dei loro poteri; - la definizione della struttura
dirigenziale e delle linee guida per i ruoli direttivi; - la stipula di
contratti e in generale l’assunzione di tutte le obbligazioni, impegni e
responsabilità di qualsiasi natura, il cui ammontare, singolarmente o
congiuntamente ad altri negozi collegati, sia superiore a lire 5 miliardi,
ovvero che non abbiano una durata superiore a 9 anni; - la conclusione e
la partecipazione ad accordi di joint-venture, associazioni di imprese,
alleanze strategiche, consorzi, società o altre simili
operazioni; - l’approvazione della bozza di bilancio ed in genere di ogni
altra proposta da presentare all’assemblea, ivi comprese le proposte di
modifica dello statuto; - l’acquisto e la vendita di azioni, di aziende e
rami di azienda per importi superiori a Lire 5 miliardi; - la
determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione
aziendale; - la nomina e la designazione di rappresentanti della Società
in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui
capitale la Società partecipa.
Le materie di cui al comma precedente non possono essere sottoposte
all’Assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 2364, n. 4 c.c. Il Consiglio
si riunisce anche al di fuori della sede sociale purchè in Italia, ogni
volta che il presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta
richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti. Il Consiglio può
essere altresì convocato dal Collegio Sindacale, o da almeno due membri
dello stesso, secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo
in tempo vigenti e applicabili. La convocazione è fatta mediante
lettera raccomandata da recapitarsi almeno otto giorni prima dell’adunanza
a ciascun amministratore e sindaco effettivo, ed in caso di urgenza può
essere fatta per telegramma o telefax inviato almeno 24 ore prima del
giorno fissato per l’adunanza. E’ ammessa la possibilità che le
riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o
videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire
in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di
ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la
contestualità dell’esame e della deliberazione. Il Consiglio di
Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove
dovranno trovarsi il Presidente ed il Segretario.
Art. 18:
Poteri del Consiglio di
Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo ad esso deferito ciò
che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato
all’Assemblea. Rientrano comunque nella competenza esclusiva del
Consiglio di Amministrazione, e pertanto non possono formare oggetto di
delega, le materie di cui all’art. 17, comma secondo. Gli
amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e,
comunque, con periodicità almeno trimestrale – di regola in sede di
riunione del Consiglio di Amministrazione ma, occorrendo, anche
direttamente mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio
Sindacale – sull’attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle
società controllate; gli amministratori in particolare riferiscono sulle
operazioni in potenziale conflitto di interesse.
Art. 19:
Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza
legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di
impedimento, il Presidente viene sostituito dal consigliere a ciò delegato
dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 20:
Amministratore Delegato e Comitato
Esecutivo
Fatta eccezione per le attribuzioni di cui all’art.
17, comma 2, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di
cui all’art. 2381 c.c., le proprie attribuzioni ad uno o più dei
propri componenti, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può
inoltre eleggere un Comitato Esecutivo, composto da un numero di
amministratori non superiore a 5 tra i quali il Presidente e, ove
nominato, l’Amministratore Delegato. A tale comitato possono essere
delegati tutti i poteri che il Consiglio di Amministrazione riterrà
necessari, fatta eccezione per le attribuzioni di cui all’art. 17, comma
2, del presente statuto e le attribuzioni indelegabili per legge.
Art. 21:
Direttore Generale
Il Consiglio di Amministrazione può nominare, determinandone le
funzioni e i poteri nonché il relativo compenso, un Direttore Generale cui
si applicano, in relazione ai compiti affidati, le disposizioni che
regolano la responsabilità degli amministratori.
Art. 22:
Procuratori
Gli amministratori delegati, il Comitato esecutivo e il Direttore
Generale possono nominare, nell’ambito dei poteri ad essi attribuiti,
procuratori ad negotia e mandatari in genere, per determinati atti o
categorie di atti, fissandone i poteri e l’emolumento. A tali soggetti
spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega
conferita.
Art. 23:
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale si compone di 5 membri effettivi, ivi compreso il
Presidente,e tre membri supplenti. Il Collegio Sindacale sarà
nominato come segue:
a) il Presidente del Collegio Sindacale, due sindaci effettivi e un
sindaco supplente saranno nominati, ai sensi dell’art. 2458 c.c.
direttamente dal Comune di Monza; b) i restanti due sindaci effettivi e
il secondo sindaco supplente saranno eletti dall’assemblea ordinaria,
nella quale, solo per detto fine, il Comune di Monza non avrà diritto di
voto, secondo le modalità previste dall’art. 16 dello statuto; in
particolare risulteranno eletti:
quarto sindaco effettivo e secondo sindaco supplente, rispettivamente
il primo e il secondo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior
numero di voti; quinto sindaco effettivo e terzo sindaco supplente
rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista seconda
classificata.
In caso di parità si ricorrerà al ballottaggio. Per la nomina dei
sindaci per qualsiasi ragione non nominati con il voto di lista
l’assemblea delibera con le maggioranze di legge. In caso di cessazione
di un sindaco nominato dal Comune di Monza ai sensi dell’art. 2458 c.c.
subentrerà il sindaco supplente nominato dallo stesso comune; in caso di
cessazione di un sindaco nominato in base alle liste, subentrerà il
sindaco supplente nominato in base alla stessa lista da cui era stato
tratto il sindaco venuto meno. Non possono assumere la carica di
Sindaco, e se eletti decadono dalla carica, coloro che siano già sindaci
in più di quattro società emittenti titoli quotati sui mercati
regolamentati. La nomina, la durata in carica, la costituzione, le
funzioni ed i doveri dei sindaci, sono regolati dalla
legge. L’Assemblea ordinaria determina il loro compenso annuo, nei
limiti delle tariffe professionali di categoria, e provvede alla
designazione del Presidente.
Art. 24:
Revisione contabile
L’Assemblea nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione,
Società di primaria importanza cui affidare, a tutela degli interessi
collettivi, l’incarico relativo alla revisione annuale del Bilancio di
A.G.A.M. S.p.A. A tale scopo, il Consiglio di Amministrazione individua
e sottopone all’Assemblea almeno tre nominativi di Società iscritte
nell’albo speciale tenuto dalla Consob. La società incaricata della
revisione non può svolgere tale incarico per un periodo superiore a tre
esercizi. L’incarico può essere rinnovato per una sola volta. Decorsi
almeno ulteriori sei esercizi l’incarico potrà essere nuovamente conferito
alla medesima Società. I risultati della revisione di Bilancio dovranno
essere comunicati all’Assemblea dei soci e al Consiglio Comunale di
Monza.
Art. 25:
Bilancio
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il
Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto
l’osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del Bilancio
Sociale con il conto economico e la nota integrativa a norma di legge.
Art. 26:
Ripartizione degli utili
Gli utili netti d’esercizio, prelevato il 5% per la riserva legale,
sino che questa non raggiunga il 20% del capitale, verranno assegnati alle
azioni, salvo che l’Assemblea deliberi ulteriori speciali prelevamenti a
favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga
di mandarli, in tutto o in parte, ai successivi esercizi. Il pagamento
dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di
amministrazione, nei modi e nei termini stabiliti dallo stesso. I
dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero
esigibili, andranno prescritti a favore della Società.
Art. 27:
Scioglimento
Addividendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo
scioglimento della Società, l’Assemblea determinerà le modalità della
liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i
compensi.
Art. 28: Disposizioni generali
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione
del presente atto o comunque inerente ai rapporti sociali dovesse
insorgere tra i soci, o loro eredi, con gli organi sociali o con la
Società, spetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Monza. Per
quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dall’atto
costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle
leggi vigenti in materia.
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