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Corporate Governance
Lo Statuto di AGAM S.p.A. 

Art. 1: Costituzione
Art. 2: Sede
Art. 3: Oggetto sociale
Art. 4: Durata
Art. 5: Capitale Sociale
Art. 6: Variazioni del Capitale Sociale
Art. 7: Obbligazioni
Art. 8: Azioni
Art. 9: Trasferimento
Art. 10: Organi della Società
Art. 11: Assemblea dei Soci
Art. 12: Convocazione delle assemblee
Art. 13: Funzionamento dell’Assemblea
Art. 14: Assemblea ordinaria
Art. 15: Assemblea straordinaria
Art. 16: Consiglio di Amministrazione
Art. 17: Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Art. 18: Poteri del Consiglio di Amministrazione
Art. 19: Presidente del Consiglio di Amministrazione
Art. 20: Amministratore Delegato e Comitato Esecutivo
Art. 21: Direttore Generale
Art. 22: Procuratori
Art. 23: Collegio Sindacale
Art. 24: Revisione contabile
Art. 25: Bilancio
Art. 26: Ripartizione degli utili
Art. 27: Scioglimento
Art. 28: Disposizioni generali

 

Art. 1: Costituzione

E’ costituita una società per azioni con la denominazione “A.G.A.M. Ambiente Gas Acqua Monza S.p.A.”

Art. 2: Sede

La Società ha sede in Monza, in via Canova n. 3.
L’Assemblea dei soci potrà istituire o sopprimere sedi  secondarie, sia in Italia sia all’estero.
L’organo amministrativo potrà istituire o sopprimere rappresentanze, agenzie e dipendenze, che non costituiscano sedi secondarie sia in Italia sia all’estero.
Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3: Oggetto sociale

La società ha per oggetto:
- la ricerca, la captazione, il sollevamento, l’acquisto, il trasporto, il trattamento, la potabilizzazione e la distribuzione dell’acqua per qualsiasi uso, l’esercizio delle fognature;
- depurazione delle acque reflue e delle reti di acque di superficie ed il trattamento dei reflui industriali;
- l'approvvigionamento, il trasporto, la manipolazione e la distribuzione del gas;
- la produzione, il recupero, il trasporto, la fornitura e la gestione di calore anche a mezzo di reti; la gestione, la manutenzione ed il controllo di caldaie per riscaldamento;
- la produzione anche combinata di energia elettrica e termica, il trasporto, la distribuzione e lo scambio di energia elettrica;
- i servizi di illuminazione pubblica e gli impianti semaforici;
- l’illuminazione votiva dei cimiteri;
- la raccolta e lo smaltimento, in tutte le diverse fasi, dei rifiuti solidi di qualsiasi tipo e natura ed ogni altra attività relativa al settore ambientale;
- la fornitura di servizi a rete di telecomunicazioni;
- ogni attività affine o complementare a quelle a quelle sopra indicate, che vengono affidate alla Società da enti pubblici o privati;
- la partecipazione ed il contributo ad iniziative finalizzate alla formazione del personale alla formazione del personale specializzato nello studio e nella gestione di problematiche ambientali.
Essa potrà inoltre svolgere, nell’ambito del proprio oggetto sociale, tutte le attività ad esso riconducibili di gestione, realizzazione di impiantistica, ricerca, programmazione e promozione. Essa potrà altresì compiere, quale attività non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute dall’organo amministrativo necessarie, utili  o opportune per il conseguimento dell’oggetto sociale; potra’ anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche al di fuori del territorio comunale. Essa potrà infine, purchè  ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia anche reale.
Tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla legge, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico. Sono escluse dall’oggetto sociale le attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D. Lgs. 385/93 e del D. Lgs. 58/98.

Art. 4: Durata

La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 5: Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 46.482.000,00 suddiviso in 46.482.000 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna ai sensi di legge.

Art. 6: Variazioni del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, alle condizioni e  nei termini da questa stabiliti, secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili. In caso di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute.

Art. 7: Obbligazioni

La società può emettere, a norma  di legge, obbligazioni nominative e al portatore, nonché convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all’Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

Art. 8: Azioni

La quota di partecipazione azionaria del Comune di Monza non può essere inferiore al 50% del capitale più una azione.
In caso di pegno o di usufrutto sulle azioni, il diritto di voto deve comunque permanere in capo al socio.
Gli azionisti potranno finanziare la società a titolo oneroso e/o gratuito.
Tali finanziamenti potranno essere effettuati dai soci nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti secondo le disposizioni ed i criteri stabiliti dal CICR, Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Art. 9: Trasferimento

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o mortis causa.


Art. 10: Organi della Società

Sono organi della Società:
- l’Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio Sindacale.

Art. 11: Assemblea dei soci

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l’universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea gli azionisti che abbiano depositato i loro titoli azionari, ovvero le certificazioni previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza la sede sociale o negli altri luoghi indicati nell’avviso di convocazione.
Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Art. 12: Convocazione delle assemblee

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi della legge. L’Assemblea è convocata presso la sede sociale, o in altri luoghi indicati nell’avviso di convocazione, purchè in Italia, osservate le disposizioni di legge ad istanza, nei termini e con le modalità stabiliti dalle disposizioni di legge ad istanza, nei termini e con le modalità stabiliti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.
Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno, diverso dal primo, per l’eventuale seconda convocazione.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata per una terza adunanza, secondo la procedura prevista dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.
L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio viene convocata una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro sei mesi dalla chiusura dello stesso qualora particolari esigenze lo richiedano.

Art. 13: Funzionamento dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza, da altra persona designata dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea, salvo che il verbale debba essere redatto da Notaio, è assistito da un Segretario, anche non socio nominato dall’Assemblea.
E’ compito del Presidente constatare la validità dell’Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all’Assemblea e di regolarne l’andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull’apposito libro dei verbali delle assemblee.
Le votazioni dell’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si svolgeranno con le modalità indicate dal Presidente dell’Assemblea.

Art. 14: Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria oltre alle attribuzioni spettanti in base all’art. 2364 del Codice Civile, approva gli indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi.
L’Assemblea ordinaria si costituisce e delibera con i quorum rispettivamente previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Art. 15: Assemblea straordinaria

L’Assemblea è convocata in via straordinaria per:

deliberare le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
deliberare l’emissione di obbligazioni;
deliberare lo scioglimento della società;
deliberare la nomina ed i poteri dei liquidatori;
deliberare sulle altre materie  di sua competenza in base alla legge.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono valide se adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 76% (Settantasei) del capitale sociale sia in prima sia in seconda convocazione.

Art. 16: Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette o nove membri, ivi compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea che, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Gli amministratori saranno nominati come segue:
a) il Comune di Monza avrò il potere di nomina diretta, ex art. 2458 c.c., di n. 4 amministratori, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 membri, e di n. 5 amministratori, nel caso in cui il Consiglio sia composto da 9 membri;
b) i restanti amministratori saranno nominati dall’assemblea, nella quale, solo per detto fine, il Comune di Monza non avrà diritto di voto, sulla base di liste presentate dai soci diversi del Comune di Monza, nelle quali i candidati dovranno essere indicati con un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino da soli od insieme ad altri azionisti – almeno l’1% delle azioni aventi diritto di voto nell’Assemblea ordinaria e dovranno essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale rispettivamente almeno venti o dieci giorni prima dell’adunanza. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale con almeno 5 giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione, copia dei documenti che consentono l’ammissione all’Assemblea stessa. Ogni azionista potrà presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. I soci aderenti a uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell’incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e un’attestazione del possesso dei previsti requisiti di professionalità e competenza e dell’insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, nonché un esauriente curriculum dei candidati. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L’accettazione della candidatura in più di una lista. L’accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.
All’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
- dalla lista che otterrà il maggior numero di voti saranno tratti, nell’ordine complessivo secondo il quale sono elencati nella lista stessa, n. 2 amministratori nel caso in cui il Consiglio sia composto da 7 componenti, e n. 3 amministratori nel caso in cui il Consiglio sia composto da 9 componenti;
- dalla lista seconda classificata sarà tratto un consigliere di amministrazione.
In caso di parità si ricorrerà al ballottaggio.
Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.
In caso di cessazione dalla canca per qualunque causa di uno o più consiglieri nominati dal comune ai sensi dell’art. 2458 c.c., alla loro sostituzione provvederà direttamente lo stesso comune; in caso di cessazione dalla carica per qualunque causa, di uno o più consiglieri nominati in base alle liste, quelli rimasti in carica provvederanno alla loro sostituzione mediante cooptazione dei primi candidati appartenenti alle liste che avevano espresso i consiglieri cessati.
Se vengono a cessare tutti gli amministratori, il Collegio Sindacale deve d’urgenza convocare l’assemblea per la sostituzione degli stessi secondo le procedure previste dal presente articolo, provvedendo al contempo per gli atti di ordinaria amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi ed è rieleggibile.
Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente, salvo che non vi provveda direttamente l’Assemblea.

Art. 17: Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.
Dovranno essere tuttavia assunte con il voto favorevole di 6 consiglieri, nel caso in cui il numero degli amministratori sia fissato in 7, e di 7 consiglieri, nel caso in cui il numero dei consiglieri sia fissato in 9, le deliberazioni riguardanti i seguenti oggetti:

- l’approvazione di ciascun piano imprenditoriale (business plan), preventivo di spesa (budget) e programma operativo;
- le proposte di distribuzione di dividendi, nonché di acquisto o riscatto di azioni proprie;
- la nomina di amministratori delegati e di comitati esecutivi e la definizione dei loro poteri;
- la definizione della struttura dirigenziale e delle linee guida per i ruoli direttivi;
- la stipula di contratti e in generale l’assunzione di tutte le obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura, il cui ammontare, singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati, sia superiore a lire 5 miliardi, ovvero che non abbiano una durata superiore a 9 anni;
- la conclusione e la partecipazione ad accordi di joint-venture, associazioni di imprese, alleanze strategiche, consorzi, società o altre simili operazioni;
- l’approvazione della bozza di bilancio ed in genere di ogni altra proposta da presentare all’assemblea, ivi comprese le proposte di modifica dello statuto;
- l’acquisto e la vendita di azioni, di aziende e rami di azienda per importi superiori a Lire 5 miliardi;
- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- la nomina e la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa.

Le materie di cui al comma precedente non possono essere sottoposte all’Assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 2364, n. 4 c.c.
Il Consiglio si riunisce anche al di fuori della sede sociale purchè in Italia, ogni volta che il presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti. Il Consiglio può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale, o da almeno due membri dello stesso, secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da recapitarsi almeno otto giorni prima dell’adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo, ed in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax inviato almeno 24 ore prima del giorno fissato per l’adunanza.
E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell’esame e della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente ed il Segretario.

Art. 18: Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo ad esso deferito ciò che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all’Assemblea.
Rientrano comunque nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, e pertanto non possono formare oggetto di delega, le materie di cui all’art. 17, comma secondo.
Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale – di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ma, occorrendo, anche direttamente mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale – sull’attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; gli amministratori in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Art. 19: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di impedimento, il Presidente viene sostituito dal consigliere a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20: Amministratore Delegato e Comitato Esecutivo

Fatta eccezione per le attribuzioni di cui all’art. 17, comma 2, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all’art. 2381 c.c., le proprie attribuzioni ad uno o  più dei propri componenti, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre eleggere un Comitato Esecutivo, composto da un numero di amministratori non superiore a 5 tra i quali il Presidente  e, ove nominato, l’Amministratore Delegato. A tale comitato possono essere delegati tutti i poteri  che il Consiglio di Amministrazione riterrà necessari, fatta eccezione per le attribuzioni di cui all’art. 17, comma 2, del presente statuto e le attribuzioni indelegabili per legge.

Art. 21: Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, determinandone le funzioni e i poteri nonché il relativo compenso, un Direttore Generale cui si applicano, in relazione ai compiti affidati, le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori.

Art. 22: Procuratori

Gli amministratori delegati, il Comitato esecutivo e il Direttore Generale possono nominare, nell’ambito dei poteri ad essi attribuiti, procuratori ad negotia e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri e l’emolumento.
A tali soggetti spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Art. 23: Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di 5 membri effettivi, ivi compreso il Presidente,e  tre membri supplenti.
Il Collegio Sindacale sarà nominato come segue:

a) il Presidente del Collegio Sindacale, due sindaci effettivi e un sindaco supplente saranno nominati, ai sensi dell’art. 2458 c.c. direttamente dal Comune di Monza;
b) i restanti due sindaci effettivi e il secondo sindaco supplente saranno eletti dall’assemblea ordinaria, nella quale, solo per detto fine, il Comune di Monza non avrà diritto di voto, secondo le modalità previste dall’art. 16 dello statuto; in particolare risulteranno eletti:

quarto sindaco effettivo e secondo sindaco supplente, rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti;
quinto sindaco effettivo e terzo sindaco supplente rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista seconda classificata.

In caso di parità si ricorrerà al ballottaggio.
Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati con il voto di lista l’assemblea delibera con le maggioranze di legge.
In caso di cessazione di un sindaco nominato dal Comune di Monza ai sensi dell’art. 2458 c.c. subentrerà il sindaco supplente nominato dallo stesso comune; in caso di cessazione di un sindaco nominato in base alle liste, subentrerà il sindaco supplente nominato in base alla stessa lista da cui era stato tratto il sindaco venuto meno.
Non possono assumere la carica di Sindaco, e se eletti decadono dalla carica, coloro che siano già sindaci in più di quattro società emittenti titoli quotati sui mercati regolamentati.
La nomina, la durata in carica, la costituzione, le funzioni ed i doveri dei sindaci, sono regolati dalla legge.
L’Assemblea ordinaria determina il loro compenso annuo, nei limiti delle tariffe professionali di categoria, e provvede alla designazione del Presidente.

Art. 24: Revisione contabile

L’Assemblea nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, Società di primaria importanza cui affidare, a tutela degli interessi collettivi, l’incarico relativo alla revisione annuale del Bilancio di A.G.A.M. S.p.A.
A tale scopo, il Consiglio di Amministrazione individua e sottopone all’Assemblea almeno tre nominativi di  Società iscritte nell’albo speciale tenuto dalla Consob.
La società incaricata della revisione non può svolgere tale incarico per un periodo superiore a tre esercizi. L’incarico può essere rinnovato per una sola volta. Decorsi almeno ulteriori sei esercizi l’incarico potrà essere nuovamente conferito alla medesima Società. I risultati della revisione di Bilancio dovranno essere comunicati all’Assemblea dei soci e al Consiglio Comunale di Monza.

Art. 25: Bilancio

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l’osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del Bilancio Sociale con il conto economico e la nota integrativa a norma di legge.

Art. 26: Ripartizione degli utili

Gli utili netti d’esercizio, prelevato il 5% per la riserva legale, sino che questa non raggiunga il 20% del capitale, verranno assegnati alle azioni, salvo che l’Assemblea deliberi ulteriori speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di mandarli, in tutto o in parte, ai successivi esercizi.
Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di amministrazione, nei modi e nei termini stabiliti dallo stesso.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

Art. 27: Scioglimento

Addividendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.


Art. 28: Disposizioni generali

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del presente atto o comunque inerente ai rapporti sociali dovesse insorgere tra i soci, o loro eredi, con gli organi sociali o con la Società, spetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Monza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dall’atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

 
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